
La Segreteria di Stato della migrazione (Sem) ha deciso, dopo aver consultato i Cantoni e le città, che potrà revocare lo statuto di protezione S ai profughi che soggiornano in Ucraina per più di 15 giorni a trimestre; sono escluse le persone in grado di dimostrare che il soggiorno era volto a preparare il ritorno nel Paese d’origine o nel caso in cui una permanenza più lunga sia dovuta a cause di forza maggiore, come ad esempio la visita a un parente stretto gravemente malato. La revoca può avvenire anche nel caso in cui i profughi trascorrano più di due mesi in uno Stato terzo e la Sem presuma che essi abbiano trasferito il centro dei loro interessi in quello Stato.
Le altre decisioni
Con il consenso dello Stato maggiore speciale Asilo (Sonas), la Sem ha inoltre stabilito che le coppie binazionali non hanno diritto allo statuto di protezione S in Svizzera se una delle due persone è in possesso della cittadinanza di uno Stato UE/AELS, della Gran Bretagna, del Canada, degli Usa, della Nuova Zelanda o dell'Australia. Neppure le persone che hanno già ottenuto lo statuto di protezione in un altro Stato Schengen hanno il diritto a riceverlo in Svizzera.
I profughi rimarranno più a lungo nei centri d'asilo
Su richiesta dei Cantoni, i profughi provenienti dall'Ucraina che entrano per la prima volta in un centro federale d'asilo (Cfa) in linea di massima vi resteranno, da subito, sette giorni più a lungo rispetto alla prassi attuale. Finora, infatti, nella maggior parte dei casi veniva loro assegnato un alloggio in un cantone in tempi più rapidi. Coloro che hanno un alloggio privato fisso e che vengono assegnati al cantone corrispondente dalla Sem potranno continuare a restare in tale alloggio. Le persone particolarmente vulnerabili possono rimanere in un Cfa finché non è stata trovata una sistemazione adatta e non è stata organizzata un'assistenza adeguata alle loro esigenze.
© Ticinonews.ch - Riproduzione riservata