Svizzera
Sì a estensione fattispecie della violenza carnale
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Keystone-ats
3 anni fa
Il Consiglio federale ha approvato la proposta in merito. Il principio “no significa no” varrà anche per la nuova fattispecie dell'aggressione e coazione sessuale

“No significa no”. In futuro sarà possibile punire per violenza carnale anche chi, per commettere il reato, non esercita coazione sulla vittima usando violenza, minacce o pressioni psicologiche. Il Consiglio federale, in un parere espresso oggi, approva la proposta in questo senso della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (CAG-S).

La svolta
L'Esecutivo approva l'estensione della fattispecie della violenza carnale contemplata dal Codice penale. Essa, viene spiegato in un comunicato governativo odierno, comprende ora tutti i casi in cui l'autore del reato agisce ignorando intenzionalmente la volontà espressa dalla vittima (soluzione del veto o “no significa no”). Questa svolta arriva dopo un lungo iter parlamentare: nell'estate 2020, nel quadro delle deliberazioni parlamentari sul progetto di armonizzazione delle pene, il Consiglio degli Stati (seguito poi dal Consiglio nazionale) ha deciso di scindere l'oggetto e di trattare le disposizioni del diritto penale in materia sessuale in un progetto distinto.

“No significa no” invece di “sì significa sì“
In futuro sarà quindi possibile punire per violenza carnale anche chi, per commettere il reato, non si cura della volontà espressa verbalmente o non verbalmente dalla vittima. Questa fattispecie si applicherà anche alle vittime di sesso maschile. Il principio “no significa no” varrà anche per la nuova fattispecie dell’aggressione e coazione sessuale, si legge nel comunicato. La maggioranza della Commissione aveva invece respinto la soluzione del consenso (”solo sì significa sì“).

Inasprimenti accolti favorevolmente
Il Consiglio federale accoglie favorevolmente gli inasprimenti del diritto in materia sessuale proposti dalla CAG-S, sostenendo che ora verrà adeguato agli sviluppi sociali. L'opinione pubblica, a suo avviso, accoglie con molta incomprensione in particolare il fatto che oggi - a tenore della legge - la violenza carnale presupponga imperativamente una coazione della vittima. Per quanto riguarda invece il fenomeno della diffamazione pornografica - nota anche come Porn revenge o “pornovendetta” - il Consiglio federale segue il parere della minoranza della CAG-S e rinuncia a introdurre una nuova fattispecie penale, poiché presenterebbe notevoli ambiguità. Questo tema sarà tuttavia esaminato nel quadro dei lavori in corso sul ciberbullismo, assicura l'Esecutivo.

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