
L'attuale legge è una base stabile per la garanzia e l'esercizio dei diritti politici, ma alcuni interventi parlamentari e le modifiche delle condizioni quadro rendono necessaria la revisione di determinati punti. È quanto afferma il Consiglio federale nel relativo messaggio trasmesso oggi al Parlamento. Le modifiche proposte riguardano soprattutto le votazioni popolari.
I contenuti
Le proposte di revisione della Legge sui diritti politici (LDP) prevedono l'obbligo di un controllo della plausibilità dei risultati di uno scrutinio con la registrazione e il conteggio elettronici delle schede di voto (il cosiddetto e-counting). Nella LDP è stata inoltre inserita una base legale per consentire a titolo sperimentale la raccolta elettronica delle firme (e-collecting). Sarà possibile effettuare test per i referendum facoltativi, le iniziative popolari e le proposte di candidatura alle elezioni del Consiglio nazionale. Per facilitare il diritto di voto dei non vedenti o ipovedenti, è previsto che la Confederazione metta a disposizione dei Cantoni schede di voto che potranno essere compilate mediante apposite mascherine. I Cantoni dovranno adottare misure per attuare la normativa federale, ma disporranno di un margine di manovra e non dovranno adeguare tutte le modalità di voto.
Cosa cambia
Per quanto riguarda i ricorsi sulle elezioni e votazioni federali, i Governi cantonali rimarranno in linea di massima la prima giurisdizione. Se però le irregolarità hanno ripercussioni in più regioni o sono state causate da un'autorità federale, i ricorsi potranno essere presentati direttamente al Tribunale federale. Un'altra modifica prevede la possibilità per l'Esecutivo di differire o annullare una votazione popolare già indetta, ma solo se vi è il rischio che vi sia "un grave turbamento dell'espressione del voto, dello spoglio o della formazione della volontà degli aventi diritto di voto". Per quanto riguarda i comitati d'iniziativa, i membri dovranno indicare semplicemente il loro domicilio e anno di nascita, e non più l'indirizzo. Le informazioni sugli autori di un'iniziativa popolare continueranno a figurare sulle liste delle firme e saranno pubblicate nel Foglio federale.
Altri aspetti
La revisione parziale adegua anche la definizione di domicilio politico alle modifiche della legge sui registri e adatta le regole per la redazione, la trasmissione e la pubblicazione dei risultati delle votazioni. Precisa inoltre quale testo entrerà in vigore in caso di accettazione sia di un'iniziativa popolare sia del suo controprogetto diretto (sistema della somma delle percentuali). Oggi il Governo ha fissato al 1° luglio 2027 la data di entrata in vigore di una modifica all'Ordinanza sui diritti politici, riguardante le date delle votazioni federali. Il primo scrutinio si terrà al più presto il 22 febbraio, ma di norma a marzo. Inoltre, negli anni delle elezioni federali, sarà abolita la votazione di fine novembre, che fino ad ora non è mai stata utilizzata.