Negli ultimi anni la popolazione di lupi in Svizzera è cresciuta a un ritmo esponenziale. Al contempo, è aumentato fortemente anche il numero di attacchi ad animali da reddito da parte di questo grande predatore. Per attenuare i conflitti esistenti tra gli interessi dell’economia alpestre e il lupo, a dicembre 2022 il Parlamento aveva deciso di introdurre, nel quadro della revisione della legge sulla caccia, la regolazione preventiva degli effettivi di lupi. Per consentire ai Cantoni di intervenire rapidamente, il Consiglio federale aveva stabilito che la disposizione pertinente sarebbe stata in vigore già dal 1° dicembre 2023 a fine gennaio 2025. Nella sua seduta del 13 dicembre 2024, il Consiglio federale ha ora fissato al 1° febbraio 2025 l’entrata in vigore definitiva della legge sulla caccia e della relativa ordinanza rivedute.
Vanno soddisfatte determinate condizioni
Affinché i Cantoni possano intervenire per regolare gli effettivi di lupi tra settembre e gennaio al fine di prevenire danni, devono essere soddisfatte determinate condizioni: deve sussistere un pericolo per gli animali da reddito e devono essere state attuate misure di protezione del bestiame. Se tali condizioni sono soddisfatte, è allora possibile procedere alla regolazione di una parte dei giovani animali. Interi branchi possono essere abbattuti solo se presentano un comportamento indesiderato, anche se deve essere garantito il numero minimo di branchi per regione. L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) deve approvare le domande di regolazione presentate dai Cantoni. Inoltre, tra giugno e agosto, i Cantoni possono regolare a posteriori i branchi di lupi che hanno provocato danni. Anche per questo tipo di abbattimenti i Cantoni hanno bisogno dell’autorizzazione dell’UFAM. In linea con la legge riveduta, i Cantoni possono ora abbattere anche singoli lupi che rappresentano una minaccia per l’uomo. L’abbattimento di singoli lupi era già possibile in caso di danni. In questi casi non è necessaria l’autorizzazione dell’UFAM.
Prevenzione e risarcimento dei danni causati dalla selvaggina
L’ordinanza sulla caccia riveduta prevede un disciplinamento in materia di prevenzione e risarcimento dei danni causati dalla selvaggina. Si tratta di danni causati dai grandi predatori agli animali da reddito e dei danni causati dal castoro agli impianti infrastrutturali. A tal fine, sono state ridefinite le misure ragionevolmente esigibili volte a prevenire e risarcire eventuali danni.
Nuova regolamentazione in materia di protezione del bestiame
Il Consiglio federale ha concretizzato l’organizzazione della protezione del bestiame. Ai Cantoni vengono attribuite maggiori competenze, per esempio per quanto riguarda le razze di cani che è possibile impiegare. L’UFAM rimane responsabile dell’esame dei cani da protezione del bestiame, affinché vengano riconosciuti secondo uno standard uniforme. Decade ora la precedente distinzione tra alpeggi o superfici dell’alpeggio proteggibili e non proteggibili. Al suo posto viene applicato il piano di protezione del bestiame a livello di singola azienda conformemente al diritto in materia agricola. In relazione alle misure di risparmio per risanare il bilancio finanziario della Confederazione, il contributo federale alla protezione del bestiame è stato ridotto al 50 per cento;
Conservazione dei corridoi faunistici
D’intesa con i Cantoni, i corridoi faunistici d’importanza sovraregionale saranno ora iscritti in un inventario nazionale. Inoltre, sono state definite misure per mantenere e ripristinare la connettività di questi punti chiave per la migrazione della fauna selvatica;
Pratica venatoria
La revisione include infine adattamenti risultanti dalla prassi di attuazione dei Cantoni: divieto di caccia notturna nel bosco, divieto di impiego di munizioni contenenti piombo, divieto di utilizzo di droni per la caccia e rimozione dei silenziatori dall’elenco dei mezzi ausiliari vietati. La procedura di consultazione concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia si è svolta dal 27 marzo al 5 luglio 2024. Sono pervenuti 245 pareri.