
Il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha confermato il "no" a una domanda di registrazione di un sistema di intelligenza artificiale (IA) come inventore nel registro dei brevetti. Tuttavia, i giudici sangallesi ritengono che ideatore possa essere chiunque partecipi al processo di IA e riconosca l'esistenza dell'invenzione.
La vicenda
La controversia è nata dopo che un cittadino statunitense ha presentato all'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) una domanda di brevetto per un contenitore per alimenti, ricorda il TAF in una sentenza del 26 giugno resa pubblica oggi. L'uomo voleva che il suo sistema di intelligenza artificiale DABUS fosse indicato come inventore, in quanto aveva ideato l'oggetto da solo. Allo stesso tempo, il cittadino Usa ha chiesto di ottenere un brevetto senza menzione dell'inventore o un brevetto con il titolo del richiedente.
La sentenza
L'IPI ha respinto tale richiesta ed è stato seguito sui primi due punti dal Tribunale amministrativo federale. Facendo riferimento alla giurisprudenza del Tribunale federale, il TAF ha sostenuto che lo sviluppo di un'invenzione richieda la cosiddetta attività intuitiva-associativa, che caratterizza l'attività di una persona fisica. Quindi, una persona fisica deve essere indicata come inventore. Tuttavia, il TAF ha accolto il ricorso sul terzo punto. I giudici hanno indicato che l'ideatore è anche la persona che contribuisce al processo di elaborazione dei dati dell'IA, che riconosce nel risultato un'invenzione degna di protezione e che richiede tale protezione. La sentenza può essere impugnata ancora presso il Tribunale federale.