
Tranne gli Ucraini rifugiatisi in Svizzera, in futuro i richiedenti asilo, le persone ammesse provvisoriamente e quelle bisognose di protezione non potranno in linea di massima più viaggiare nel loro Paese di origine o di provenienza oppure in altri Stati. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) potrà autorizzare tali spostamenti soltanto in casi eccezionali (per esempio in caso di decesso di un parente prossimo o di grave malattia), stando alle modifiche legislative inviate oggi in consultazione fino al 5 di febbraio dal Consiglio federale. Il Consiglio federale ha deciso di mettere in vigore le modifiche alla Legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), approvate dal Parlamento nel 2021 ma mai attuate. Il ritardo era dovuto all’introduzione, nel 2022, dello statuto di protezione S per i profughi ucraini, che prevedeva la libertà di viaggio in tutta l’area Schengen.
Precisare i motivi
Per i richiedenti asilo, le persone ammesse provvisoriamente e le persone bisognose di protezione occorre ad esempio precisare nelle ordinanze in consultazione i motivi personali particolari per i quali la SEM può autorizzarli in via eccezionale a intraprendere un viaggio in uno Stato che non sia quello di origine o di provenienza. Va inoltre precisato il momento in cui tali persone possono recarsi nel Paese di origine o di provenienza al fine di preparare la loro partenza autonoma e definitiva dalla Svizzera.
Ucraini
Le persone bisognose di protezione provenienti dall'Ucraina potranno continuare a viaggiare all'estero. A tale scopo, il Consiglio federale intende inserire un'eccezione nella LStrI e nella legge sull'asilo, limitando al contempo le possibilità di viaggio per i richiedenti, le persone ammesse provvisoriamente e altre persone bisognose di protezione. Questa regolamentazione speciale è applicabile fino all'abrogazione dello statuto S. Non si applica invece nel caso in cui lo statuto di protezione S viene riattivato in un secondo momento e in un altro contesto. Già lo scorso 8 ottobre il Consiglio federale ha tuttavia deciso che le persone con statuto di protezione S possono soggiornare in Ucraina per 15 giorni per semestre anziché, come finora, per 15 giorni per trimestre.