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Samuele Vorpe - Riforma della fiscalità? Meglio in due pacchetti
Samuele Vorpe - Riforma della fiscalità? Meglio in due pacchetti
Samuele Vorpe - Riforma della fiscalità? Meglio in due pacchetti
Redazione
6 anni fa

Il messaggio del Consiglio di Stato concernente la riforma fiscale cantonale volta ad attuare le norme federali, approvate dal Popolo lo scorso 19 maggio, non sembra raccogliere sufficienti consensi. Fin dalla sua pubblicazione non sono infatti mancate voci critiche con motivazioni contrapposte. Se, da un lato, gli ambienti economici chiedono che si provveda più rapidamente ad una riduzione dell’aliquota cantonale applicabile all’utile delle persone giuridiche; dall’altro, quelli di sinistra si oppongono fermamente agli sgravi fiscali proposti. Vi sono poi partiti politici già pronti a lanciare il referendum, altri che criticano la mancanza di misure per le persone fisiche (in particolare per il ceto medio) e, infine, altri ancora che ritengono la riforma troppo “timida”.

Sarà, quindi, la politica a doversi confrontare su questi temi il prossimo autunno ed eventualmente il Popolo ad esprimersi in ultima battuta. Per questo, nonostante non si desidera entrare nel merito in favore di uno piuttosto che dell’altro, ritengo che una valutazione sia necessaria per quanto concerne le società a statuto speciale. Queste, a partire dal 1° gennaio 2020, non potranno più contare sui precedenti privilegi fiscali. L’abrogazione degli statuti speciali ha quale conseguenza un’imposizione ordinaria delle riserve occulte, le quali, però, sino al 31 dicembre 2019 beneficeranno di una tassazione privilegiata.

La Legge federale sulla riforma fiscale e sul finanziamento dell’AVS (RFFA) contempla in materia un’apposita disposizione (art. 78g LAID) volta a regolare il trattamento fiscale di tali riserve con il passaggio dal regime speciale a quello ordinario (cd. “step-up”): tale disposizione dovrà essere ripresa dai Cantoni nel proprio diritto interno. Come osserva giustamente il Consiglio di Stato nel messaggio: “l’articolo in questione mira a garantire una parità di trattamento tra il contribuente che abbandona lo statuto fiscale privilegiato prima dell’entrata in vigore del presente progetto di legge ed il contribuente che a questa data è ancora imposto in maniera privilegiata”.

Secondo tale norma, le riserve occulte ed il goodwil generato dall’impresa devono, in primo luogo, essere oggetto di una decisione impugnabile che ne attesti l’ammontare dell’autorità fiscale cantonale, la quale deve avvenire nel periodo fiscale 2019. Dopodiché, queste devono essere imposte entro cinque anni dalla rinuncia allo statuto speciale nel momento in cui vengono realizzate. Il decretare la fine del regime speciale implicherà che le riserve occulte sinora non imponibili, ivi compreso il valore aggiunto generato internamente, saranno soggette all’imposta a partire dal 2020, anche se, va rilevato, con un’aliquota separata al fine di evitare una sovraimposizione. Nel dettaglio, il Consiglio di Stato propone una tassazione separata dell’1%.

In questo modo, le società a statuto speciale resteranno fiscalmente competitive sino al 2025. È anche per questa ragione che il Consiglio di Stato propone la riduzione dell’aliquota cantonale applicabile all’utile al 5,5% soltanto dal 2025. Se il Parlamento, o in subordine il Popolo, dovessero respingere il progetto presentato dal Consiglio di Stato, verrebbe meno questa norma transitoria. Questa è, però, di fondamentale importanza per le numerose società a statuto speciale presenti oggi sul territorio, in quanto garantirebbe loro la certezza di avere diritto, sino al 2025, ad una tassazione senza choc fiscali.

Diversamente, qualora esse non avessero la garanzia di poter procedere al cd. “step-up”, è verosimile, e comprensibile, una loro migrazione verso altri Cantoni che, al contrario, lo hanno recepito. La RFFA, oltre al cd. “step-up”, contiene altre disposizioni, alcune obbligatorie altre facoltative, che i Cantoni dovranno, o potranno, implementare. Tra queste vi rientrano, in particolare, gli strumenti legati al promovimento dell’innovazione sul territorio, come il patent box e la superdeduzione per ricerca e sviluppo, così come la possibilità di limitare percentualmente lo sgravio fiscale causato da tali strumenti e dallo “step-up”.

Tali nuove disposizioni e, in particolare, l’ultima, non sono state oggetto di critiche particolari da parte degli ambienti interessati e della politica, diversamente da quanto è invece successo per la riduzione dell’aliquota applicabile all’utile delle persone giuridiche, per l’abbassamento del moltiplicatore cantonale e per il moltiplicatore comunale differenziato tra persone fisiche e giuridiche. Sarebbe quindi opportuno che le prime misure, che costituiscono nient’altro che delle norme di attuazione della RFFA, venissero separate dalle seconde e che le stesse non fossero oggetto di referendum, in modo da poterle fare entrare in vigore il 1° gennaio 2020. Si tratterebbe sicuramente di un bel segnale per le imprese che operano in Ticino.Samuele VorpeResponsabile del Centro competenze tributarie della SUPSI

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