
Iniziativa parlamentare generica per l'introduzione di nuove norme relative alle professioni di estetista, tatuatore e onicotecnico
Gli articoli 54 e 56 della Legge sanitaria annoverano tra gli operatori sanitari anche le estetiste, e subordinano l’esercizio della professione all’ottenimento di un’autorizzazione da parte dell’Ufficio sanità (i dettagli sono rinviati allo specifico Regolamento concernente l’esercizio della professione di estetista del 5 luglio 1995).
L’attuale Regolamento appare desueto, tant’è vero che cita ancora l’UFIAML, oggi SEFRI (Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione) e la maestria, ed è di difficile lettura.
Inoltre, suddetto Regolamento è contraddittorio per rapporto alla Legge sanitaria. Infatti, mentre la Legge sanitaria si riferisce alla professione di estetista nella sua globalità, e questa intende proteggere con l’istituzione del regime autorizzativo, il Regolamento, sembra circoscrivere l’obbligo di un’autorizzazione a sole quattro prestazioni, elencate all’art. 1 (drenaggio linfatico, epilazione elettrica, estrazioni grani di miglio, trucco permanente).
Questa scelta è perlomeno criticabile. Il Regolamento di applicazione disattende in pratica quello che prevede la Legge sanitaria, permettendo l’accesso al mercato e l’esercizio della professione anche a “estetiste” che non sono in possesso di un titolo professionale riconosciuto.
Mancando la protezione del regime autorizzativo a tutte le prestazioni connesse alla professione di estetista, l’accesso al mercato e l’esercizio della professione è praticamente libero e incontrollato.
Negli ultimi anni, corsi “à la carte”, offerti da scuole private senza autorizzazione cantonale all’insegnamento della professione, sformano decine di “estetiste” senza attestato di capacità, che praticano ogni genere di trattamento, anche quelli sottoposti ad autorizzazione.
A questo fenomeno si aggiunge la diffusione di altre attività, imparentate con quelle dell’estetista, come l’onicotecnico e il tatuatore. Professioni che per il momento non soggiacciono ad alcuna autorizzazione, malgrado comportino seri problemi di igiene e possono causare danni irreversibili alla salute dei clienti.
Da qui nasce il malcontento dell’associazione di categoria (Associazione Estetiste della Svizzera Italiana-AESI) che lamenta l’esistenza di un mercato incontrollato, generatore di rischi per la salute degli utenti, di confusione e di false aspettative nella clientela. Ciò che indubbiamente crea un danno di immagine a tutta la categoria.
L’attuale regolamentazione della professione di estetista, e di tutte quelle pratiche, non mediche, che possono causare un danno – diretto o indiretto – alla salute degli utenti come il tatuaggio o l’onicotecnica, merita quindi di essere attualizzata e completata.
Occorre innanzitutto una base legale chiara che accorpi tutte quelle professioni nella Legge sanitaria e deleghi all’esecutivo cantonale il compito di definire in un regolamento di applicazione i requisiti necessari all’esercizio della professione.
Sulle condizioni a cui subordinare l’autorizzazione cantonale, già oggi prevista per la professione di estetista, i sottoscritti deputati ritengono che le stesse debbano riferirsi al conseguimento di un attestato AFC (Attestato federale di capacità) o, in alternativa, alla prova di aver svolto almeno tre anni di pratica presso un istituto autorizzato o aver seguito dei corsi in una scuola privata con il conseguimento di un diploma, parificabile nella pratica, all’attestato federale.
In questo senso i sottoscritti deputati sono a conoscenza che l’Associazione estetiste della Svizzera italiana intende prevedere un percorso formativo di completamento per ottenere tale diploma, non solo per le estetiste ma anche per le professioni di onicotecnica e tatuatore.
Le condizioni di accesso e di esercizio della professione dovranno pure prevedere prescrizioni minime di igiene quanto al luogo di lavoro, ai materiali utilizzati e alla strumentazione.
I sottoscritti deputati chiedono quindi che nella legge sanitaria venga inserita una specifica base giuridica per sottoporre ad obbligo autorizzativo le professioni di estetista, onicotecnico e tatuatore e auspicano che:
- l’obbligo autorizzativo venga esteso alla professione di estetista nella sua globalità, senza distinzione dei trattamenti offerti, salvo per quelli che necessitano un corso supplementare rispetto all’AFC;
- l’autorizzazione all’esercizio della professione di estetista, onicotecnico o tatuatore è personale e dovrà essere subordinata al conseguimento di un diploma riconosciuto (AFC o titolo equipollente). In mancanza di tale titolo le/i richiedenti dovranno provare di aver svolto almeno tre anni di pratica in un istituto autorizzato o aver seguito dei corsi in una scuola privata e aver conseguito un diploma a conclusione del corso specifico che verrà istituito dall’AESI, a partire da ottobre 2014.
- Ogni istituto deve disporre di locali e attrezzature adeguate per l’esercizio della professione e garantire condizioni igieniche e sanitarie adeguate ai trattamenti offerti;
- il luogo di lavoro deve indicare in modo chiaro e immediatamente visibile alla clientela, quali sono i titoli di studio del titolare e quali trattamenti sono autorizzati;
- l’autorizzazione può essere revocata;
- si preveda una sanzione anche pecuniaria per chi viola le disposizioni del regolamento.
Claudio Franscella
Francesca Bordoni , Amanda Rückert, Claudia Crivelli Barella, Armando Boneff, Giovanna Viscardi, Lara Filippini, Maruska Ortelli, Michele Guerra, Pelin Kandemir Bordoli, Stefano Steiger, Greta Gysin, Orlando Del Don, Milena Garobbio, Monique Ponzio Corneo
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