
Quale misura transitoria e immediata per i casi di rigore, il Consiglio federale ha adeguato oggi la vigente ordinanza Covid-19 affinché le imprese possano presentare richieste di aiuto fino al 31 marzo 2022 e i Cantoni emettere le fatture destinate alla Confederazione entro il 31 agosto 2022. Con questa decisione, l’esecutivo risponde al desiderio del Parlamento che, in via precauzionale, durante la sessione invernale ha prolungato la base legale dei programmi cantonali per i casi di rigore durante la discussione sulla revisione della Legge Covid-19. Ciò significa che le imprese danneggiate dai provvedimenti per contenere la pandemia adottati dalle autorità devono essere sostenute finanziariamente anche nel 2022, precisa una nota governativa odierna.
A tale scopo, il Dipartimento federale delle finanze dovrà elaborare un’ordinanza sui casi di rigore per l’anno prossimo che dovrà anche includere provvedimenti in aiuto ai baracconisti. Come finora, si rinuncia a un’indennità generale legata al calo del giro d’affari. Quale misura immediata, onde garantire il passaggio dal vecchio al nuovo sistema, il Consiglio federale ha adeguato la vigente ordinanza COVID-19 sui casi di rigore. Secondo il diritto attuale, la Confederazione partecipa ai costi dei provvedimenti cantonali per i casi di rigore soltanto se sono accordati o garantiti dal Cantone entro il 31 dicembre 2021.
Grazie all’adeguamento dell’ordinanza le imprese possono presentare le loro richieste sino a fine marzo 2022 e i Cantoni emettere le fatture destinate alla Confederazione entro il 31 agosto 2022. Le richieste relative ai provvedimenti per i casi di rigore basate sull’ordinanza vigente devono però riferirsi al 2020 e/o al 2021.
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