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Tribunale UE respinge il ricorso di Abramovich sulle sanzioni
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Keystone-ats
2 giorni fa
L'oligarca aveva denunciato una violazione dei suoi diritti di difesa e l'uso di prove troppo generiche in relazione alla decisione di inserirlo nella lista degli individui sanzionati. Bocciati anche i ricorsi di Yanukovych.

Il Tribunale dell'Unione europea ha respinto il ricorso presentato dall'oligarca russo Roman Abramovich, già patron della società calcistica inglese Chelsea, contro le sanzioni dell'UE seguite all'invasione russa dell'Ucraina.

Sanzioni chiare e proporzionate

Secondo i giudici, il criterio seguito dal Consiglio dell'Unione europea per le sanzioni è chiaro, proporzionato e collegato agli obiettivi europei di aumentare la pressione sul governo di Mosca. Abramovich aveva denunciato una violazione dei suoi diritti di difesa e l'uso di prove troppo generiche, come articoli di stampa. Ma il Tribunale ha ritenuto sufficiente il livello di motivazione e ha giudicato che le informazioni fornite dal Consiglio gli permettessero di conoscere le ragioni del suo inserimento nella lista degli individui sanzionati. Nessuno dei sei motivi sollevati dall'oligarca è stato accolto dai giudici a Lussemburgo. Il Tribunale ha ricordato l'ampia discrezionalità del Consiglio in materia di politica estera e di sicurezza comune. Restano quindi in vigore il congelamento dei beni e le restrizioni di viaggio nei confronti di Abramovich.

Bocciati anche ricorsi di Yanukovych

Il Tribunale ha anche respinto due ricorsi presentati da membri della famiglia Yanukovych - l'ex presidente ucraino Viktor Yanukovych e suo figlio Oleksandr -, entrambi oggi in Russia, per l'annullamento delle misure restrittive decise dal Consiglio dell'Unione europea con il congelamento di fondi e il divieto di ingresso nell'UE. Nel caso di Viktor Yanukovych, i giudici hanno riconosciuto come il Consiglio ha dato indizi concreti, precisi e concordanti sulla sua iscrizione tra le persone sottoposte a sanzioni. Simili motivazioni per Oleksandr Yanukovych, con l'osservazione che il potere discrezionale del Consiglio è stato esercitato lealmente, e la base probatoria è stata ritenuta sufficientemente solida. Anche in questi due casi, il Tribunale ha confermato che nel contesto di strumenti di politica estera e sicurezza comune, il Consiglio gode di ampia discrezionalità, purché vi sia una motivazione adeguata e una base d'indizio credibile.