Votazione federale del 7 marzo 2021: AITI esprime due SÌ, alla legge sui servizi d’identificazione elettronica e all’accordo di partenariato economico con l’Indonesia
Legge federale sui servizi d’identificazione elettronica
La nuova legge sull’identità elettronica (Ie) stabilisce la procedura con cui le persone possono essere identificate con certezza in Internet, allo scopo di acquistare merci e fruire di servizi in linea in modo semplice e sicuro. L’acquisto in linea di merci e servizi continua a crescere, e anche le autorità stanno sempre più ampliando l’offerta di servizi via Internet. Per molte di queste operazioni è indispensabile che entrambe le parti in causa possano essere certe dell’identità dell’interlocutore e che i dati siano adeguatamente protetti. In Svizzera non esiste una procedura stabilita per legge e riconosciuta dalla Confederazione che permetta di accertare l’identità delle persone che fruiscono di servizi in linea. Per consentire agli utenti di potersi identificare in modo semplice e sicuro, il Consiglio federale e il Parlamento hanno perciò deciso di istituire l’identità elettronica riconosciuta dalla Confederazione (Ie). Quest’ultima ha il vantaggio di poter ridurre il numero delle password a cui siamo oggi confrontati. Poiché contiene dati verificati quali cognome, nome e data di nascita del titolare, l’Ie permette di stabilire con certezza che una persona è realmente quella che afferma di essere in Internet. AITI non ritiene che l’affidamento a soggetti privati del rilascio dell’Ie costituisca un problema e giustifichi pertanto una bocciatura della legge. Occorre innanzitutto ricordare che nessuna persona sarà obbligata ad avere un’identità elettronica. Chi intende fare acquisti online potrà continuare a farlo anche senza Ie. I fornitori privati dell’Ie devono essere autorizzati dalla Confederazione, che esercita la vigilanza su di loro attraverso la Commissione federale delle identità elettroniche. Tale commissione vigila costantemente sul rispetto delle disposizioni legali. La legge sull’Ie tutela i dati personali più di quanto non faccia la legge sulla protezione dei dati. Questi ultimi possono infatti essere comunicati unicamente con il consenso esplicito del titolare dell’Ie. I fornitori d’identità da parte loro possono utilizzare i dati trasmessi unicamente ai fini dell’identificazione. I dati potranno inoltre essere memorizzati solo in Svizzera e non all’estero. Si tratta unicamente dei dati per l’identificazione delle persone, non ad esempio dei dati sanitari o bancari.
Accordo di partenariato economico con l’Indonesia
Le imprese svizzere dipendono dalle esportazioni e da relazioni economiche affidabili. Per garantire e migliorare l’accesso ai mercati esteri, la Svizzera intrattiene un’ampia rete di accordi con paesi partner. Oggi il commercio con l’Indonesia, con 271 milioni di persone il quarto Paese al mondo per numero di abitanti, è ostacolato da dazi elevati e altre barriere commerciali. La Svizzera ha pertanto negoziato con questo paese un accordo destinato a facilitare gli scambi commerciali fra i due paesi. L’Accordo prevede che tutti i principali prodotti svizzeri possano essere esportati in Indonesia senza essere gravati da dazi, permettendo così alle nostre imprese di accedere al mercato indonesiano in piena crescita a condizioni almeno equivalenti a quelle della concorrenza estera. Dal canto suo,
la Svizzera abolisce i dazi doganali sui prodotti industriali indonesiani. Sui prodotti agricoli, invece, i dazi sono solo parzialmente ridotti, allo scopo di tutelare l’agricoltura nazionale. L’Indonesia e la Svizzera si impegnano a promuovere un commercio compatibile con i principi dello sviluppo sostenibile. Le riduzioni tariffarie concesse per l’importazione di olio di palma indonesiano si applicano a un quantitativo limitato. Chi vuole importare olio di palma indonesiano deve inoltre dimostrare che la produzione rispetta determinati requisiti ambientali e sociali. Oltre all’abolizione dei dazi doganali, l’accordo disciplina altre importanti questioni come il commercio di beni e servizi, gli investimenti e la protezione della proprietà intellettuale. Queste norme rafforzano la certezza del diritto e garantiscono condizioni affidabili per le imprese sia in Svizzera sia in Indonesia.
Il commercio non deve andare a scapito delle persone e dell’ambiente. In un capitolo dettagliato sulla compatibilità tra il commercio e lo sviluppo sostenibile, la Svizzera e l’Indonesia sottolineano il loro impegno a favore dei diritti dell’uomo, dei diritti dei lavoratori e dei gruppi particolarmente vulnerabili nonché della protezione dell’ambiente. È dato particolare rilievo alla gestione sostenibile delle foreste e alla produzione sostenibile di olio di palma. L’Indonesia si impegna ad attuare in modo efficace le prescrizioni sulla protezione della foresta vergine e degli altri ecosistemi e quindi, tra le altre cose, ad arrestare la deforestazione della foresta pluviale, il drenaggio delle torbiere e la deforestazione per abbruciamento nonché a rispettare i diritti delle popolazioni e dei lavoratori indigeni.
AITI ritiene soddisfatte le obiezioni avanzate nei confronti dell’accordo economico fra Svizzera e Indonesia in quanto a protezione dell’ambiente e tutela dei diritti umani. Le importazioni di olio di palma dall’Indonesia saranno autorizzate solo se provenienti da produzione sostenibile e saranno comunque riferite a quantità limitate. Lo sviluppo delle relazioni commerciali fra i due paesi permetterà di lottare più efficacemente contro le forme di povertà esistenti nel paese indonesiano.
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